Statuto

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

"PESARO TUNING CLUB"


Art.1 - Denominazione -
1. E’ costituita a tempo indeterminato la Associazione sportiva Pesaro Tuning Club, con sede in PESARO(PU), Via Negrelli n14.

Art.2 – Finalità -
1. L’Associazione è priva di connotazioni politiche ed ha lo scopo, nell’ambito dello Sport Automobilistico, di promuovere tutte le iniziative possibili per:
   a) diffondere a livello nazionale ed internazionale la cultura dello sport automobilistico nelle sue rappresentazioni sia motoristiche che estetiche, applicate ad autovetture con qualsiasi tipo di propulsione di anzianità siano esse vetture stradali che da competizione:
   b) la diffusione della cultura dello sport automobilistico, di cui alla lettera a), deve avvenire nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza sia attiva che passiva e di tutte le normative nazionali ed europee in merito:
   c) promuovere qualsiasi iniziativa a livello legislativo, tecnico e d’immagine di cui al punto a)
   d) promuovere ed organizzare manifestazioni nazionali ed internazionali, sportive e non, al fine di valorizzare la zona del Centro:
   e) promuovere incontri, collaborazioni e rapporti organici tra gli operatori e/organizzazioni nazionali ed internazionali, commerciali e non, del settore automobilistico al fine di discutere i problemi di interesse generale dello stesso e stabilire comuni orientamenti sulla loro soluzione.

Art.3 - Fondo comune ed esercizio finanziario –
1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote e dai contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;nonché dai contributi di vari enti ed istituzioni pubblicazioni, organismi internazionali e dagli acquisti che l’Associazione potrà compiere.
2. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio d’Amministrazione il rendiconto consuntivo dell’anno in corso e quello preventivo relativo all’anno successivo.

Art.4 – Soci –
1. Sono soci le persone, fisiche o giuridiche, o gli enti che, previa domanda, verranno ammessi dal Consiglio d’Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione.
2. I soci sono ordinari, sostenitori ed onorari.Sono ordinari tutti coloro che risiedono e/o abbiano sede nel Centro:sono soci sostenitori coloro che non risiedono e/o abbiano sede nel Centro e che intendono aderire all’Associazione;sono onorari coloro 9i quali con la loro personalità possano portare prestigio all’Associazione e sostegno morale per il conseguimento dello scopo sociale.
3. La qualità di socio si perde per dimissioni, per decesso, per morosità, e per indegnità.
4. Il socio che intende dimettersi deve farne domanda entro il 30 agosto con lettera raccomandata.
Egli rimane obbligato al pagamento della quota e dei contributi ordinari dell’anno in corso.La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione;l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci con votazione segreta.
6. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione, non possono riprendere le quote o i contributi versati, ne possono vantare alcun diritto o pretesa sul fondo comune dell’Associazione.

Art.5 - Organi Sociali -
1. Sono organi sociali:
   a) l’Assemblea dei soci;
   b) il Comitato esecutivo;
   c) il Consiglio di Amministrazione;
   d) il Collegio dei Probiviri.

Art.6 - Assemblea dei soci –
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e da tutti i soci sostenitori, in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi ordinari e straordinari.Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio a mezzo di delega scritta.Un socio non può rappresentare più di 3 soci.
2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.Presidente dell’Assemblea è il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno, a suo insindacabile giudizio, due scrutatori.Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe conferite ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea, a cominciare dalla dichiarazione di validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua vece dal Vice Presidente anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione.
   3. 1. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il 31 Marzo, mediante comunicazione scritta o e-mail a ciascun associato spedita almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.Nei casi di urgenza l’avviso di convocazione può essere inviato ai soci nel termine massimo di cinque giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione. La data di convocazione può essere prorogata per gravi motivi su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
   3. 2. L’Assemblea ordinaria, oltre che nel caso previsto all’art. 6. 3.1, deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati i quali, in tal caso, devono presentare uno schema dell’ordine del giorno.
4. L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno o dietro domanda di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o a richiesta motivata
di almeno 1/10 degli associati i quali, in tal caso, devono presentare uno schema dell’ordine del giorno.

Art.7 - Compiti dell’assemblea -
1. L’Assemblea ordinaria:
   a) elegge il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Probiviri;
   b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
   c) delibera le quote e i contributi ordinari annuali;
   d) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria.
2. L’Assemblea straordinaria:
   a) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
   b) nomina i liquidatori o un liquidatore e determina i loro poteri;
   c)stabilisce la devoluzione del patrimonio attivo dell’Associazione.

Art.8 - Deliberazioni dell’Assemblea –
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
3.Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione occorre la presenza di almeno due
terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dai due scrutatori se intervenuti.

Art.9 - Il Consiglio di Amministrazione -
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri, eletti dall’Assemblea, durano in carica sei anni e sono rieleggibili.
2. In caso di dimissioni, destituzione o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima riunione dell’Assemblea ordinaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento della propria attività.

Art.10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione -
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
L’Avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, il luogo , il giorno e l’ora della riunione deve pervenire ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, e in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Per la partecipazione al Consiglio non sono ammesse deleghe.Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione -
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione senza limitazione alcuna.
2. Il Consiglio può.in caso di necessità ed urgenza, esercitare provvisoriamente i poteri dell’Assemblea ordinaria, con l’obbligo di presentare le relative delibere alla prima convocazione
dell’Assemblea per la ratifica.
3. Il Consiglio predispone il regolamento per il funzionamento dell’Associazione e lo presenta all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione.
4. Il Consiglio tra l’altro:
   a) elegge il Segretario dell’Associazione stessa anche tra i soggetti che non sono soci, qualora lo ritenga opportuno;
   b) stabilisce il programma delle iniziative dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché il piano di finanziamento delle iniziative stesse in correlazione al bilancio;
   c) delibera sui contributi straordinari, a carico dei soci, necessari per l’attuazione di particolari iniziative;
   d) predispone la relazione annuale sull’attività e i bilanci consuntivi e preventivi;
   e) delibera sulle spese occorrenti per la realizzazione delle iniziative;
   f) delibera su quant’altro è necessario per la tutela del patrimonio e dell’attività dell’Associazione;
   g) autorizza le liti attive e passive, le transazioni, i compromessi con arbitri e la nomina di legali;
   h) conferisce incarichi professionali, occasionali e continuativi a persone di comprovata esperienza e competenza m) delibera la costituzione di Commissioni e di gruppi di lavoro, con compiti tecnici e/o culturali, per l’interesse generale.

Art.12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione -
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente effettivo dell’Associazione e rappresenta la stessa ad ogni effetto di legge e statutario.
2. Il Presidente dispone del potere di firma sociale che può anche delegare.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, assume le iniziative e gli atti necessari, sostituendosi al Consiglio a cui riferisce nella prima riunione successiva per la ratifica del suo operato. La ratifica degli atti di competenza del Consiglio, assunti dal Presidente, deve avvenire nel termine di trenta giorni.

Art.13 - Comitato esecutivo -
1. Per le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio e la effettiva gestione dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri compiti, compreso l’uso della firma sociale, ad un Comitato esecutivo, composto dal alcuni suoi componenti ed a uno o più amministratori delegati.
2. Il Consiglio determina le modalità di funzionamento ed i poteri del Comitato esecutivo o degli amministratori delegati.

Art.14 - Controversie.Collegio dei Probiviri -
1 Tutte le controversie sociali degli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà senza formalità di procedura, salvo l’obbligo di motivare la decisione per iscritto.
2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e da due componenti, eletti tutti anche fra i non soci dell’Assemblea ordinaria.
3. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento dell’attività del Collegio dei Probiviri.

Art.16 - Presidente Onorario dell’Associazione -
1. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, anche a persona non facente parte dell’Associazione ma che possa ad essa conferire lustro e prestigio, la carica di Presidente onorario dell’Associazione.
2. La carica di Presidente onorario è conferita a tempo indeterminato e vale fino alla rinunzia dell’eletto o revoca del Consiglio.

Art.17 - Mezzi Finanziari -
1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
   a) dalla quota associativa annuale fissa a carico di tutti gli associati. I nuovi soci ammessi durante l’anno sono tenuti al versamento dell’intera quota;
   b) dal contributo ordinario a carico dei soci sostenitori.Tali contributi saranno deliberati, di volta in volta, in relazione a specifiche attività e/o iniziative dell’Associazione;
   c) da proventi e contributi vari.

Art.18 - Modifiche dello Statuto -
1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al Consiglio a maggioranza assoluta o da almeno un quarto dei soci, in regola con il pagamento delle quote, dei contributi ordinari e straordinari o di quant’altro sia dovuto all’Associazione.
2. Sulla proposta di modifica di cui al punto precedente, delibera l’Assemblea straordinaria mediante verbale redatto da un notaio.

Art.19 - Disposizioni finali -
1. Per quanto non è contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Pesaro 3 agosto ’04


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